Art. 30.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro delle ASL incaricati della vigilanza igienico-sanitaria, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e alle guardie giurate volontarie.
      2. Le guardie giurate di cui al comma 1 del presente articolo devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e prestare giuramento davanti al prefetto.
      3. Ai fini della presente legge, nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree.